IL PRETORE
   Esaminata la richiesta avanzata dalla difesa  di  remissione  degli
 atti  del  presente  procedimento  n.  95/759 r.dib. nei confronti di
 Turrisi Gaetano alla Corte costituzionale  per  violazione  dell'art.
 25,  comma  2,  del  d.lgs.  19  dicembre  1994,  n. 758 in relazione
 all'art.  1, punto b)1, della legge 6 dicembre  1993,  n.  499  degli
 artt. 3 e 77 della Costituzione;
   Considerato  che  l'eccezione  di  incostituzionalita'  fonda sulla
 assunta relazione del  predetto  decreto  legislativo  del  principio
 sancito  dall'art.  2  c.p.,  che sancisce l'applicazione della legge
 piu' favorevole al reo, salvo intervento di  giudicato,  in  caso  di
 successione di leggi nel tempo;
   Rilevato  che nel caso di specie il decreto legislativo n. 758/1994
 su delega del Parlamento di cui alla legge  n.  499/1993  (art.  1b1)
 dispone  ha  non applicabilita' delle norme relative al capo II circa
 l'estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza ed  igiene
 sul  lavoro ai procedimenti in corso alla data in vigore del predetto
 decreto;
   Ritenuto che la  questione  di  incostituzionalita'  dell'art.  25,
 comma  2,  decreto legislativo n. 758/1994 appare a questo giudicante
 fondata e pertanto ammissibile e rilevante sotto  diversi  profili  e
 specificatamente:  la  legge  delega  n.  499/1993 indicava un'organo
 esecutivo  al  punto  b/1  del  comma  1  di  stabilire  in  sede  di
 decretazione  per  le  contravvenzioni  in  questione  quale causa di
 estinzione del reato l'adempimento alle prescrizioni impartite  dagli
 organi  di vigilanza entro un termine prefissato senza nulla disporre
 circa l'applicazione del nuovo trattamento sanzionatorio  ne'  deroga
 ai principi guida della normativa codicistica.
   Il  decreto  legislativo,  invero,  precludeva tale applicazione ai
 procedimenti in corso all'epoca della sua entrata in vigore, formando
 in essere una illegittima deroga all'art.  2,  comma  3,  del  codice
 penale  e senza delega del Parlamento, cosi' violando l'art. 77 della
 Costituzione. Si ritiene, altresi',  palesemente  violato,  l'art.  3
 della  Costituzione, perche' ingiustamente disseminato il trattamento
 sanzionatorio di  coloro  che  hanno  posto  in  essere  la  medesima
 condotta  criminosa  in  tempi diversi, in contrasto con il principio
 del favor rei nella successione di leggi penali nel tempo.